Si comunica che, in relazione al bando di concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021, per mero errore materiale, l'allegato A posto a pagina 7, e' stato redatto in modo incompleto. Pertanto, si ritiene sostituito integralmente dal seguente: «Allegato A Criteri di valutazione dei titoli 1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli e' pari a 50. 2. La commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i seguenti criteri: 1) per l'anzianita' di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12 (dodici) punti: 1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianita', con l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai sensi del citato art. 14; 1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va valutato proporzionalmente all'orario svolto; 1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se superiore a sei mesi; 2) per la qualita' delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti: 2.a) il punteggio e' attribuito per anni di effettivo servizio o di attivita', ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7, legge n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto specificato nella tabella n. 1 allegata; 2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i dipendenti pubblici, di esercizio dell'attivita' forense per gli avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso; 2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attivita' forense durante i quali e' stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla sanzione disciplinare piu' lieve secondo l'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando; 2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di aspettativa per incarichi politici elettivi; 2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attivita' e' comprovato dall'iscrizione all'albo; 2.f) il punteggio per la qualita' delle funzioni e' cumulabile con il punteggio per l'anzianita' di servizio; 3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo quanto specificato nella tabella n. 2 allegata; 4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti: 4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106, e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le forme previste dal presente bando; 4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche o economiche; 4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se e' individuabile l'apporto del concorrente; 4.d) il punteggio e' attribuito dalla commissione nei limiti massimi di cui alla tabella n. 3 allegata; 4.e) la commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla capacita' di analisi e alla conoscenza della materia che esse denotano; 4.f) la commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e' tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile; 5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti: 5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati nella tabella n. 4 allegata; 5.b) per titoli non previsti nella tabella n. 4 la commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della citata tabella; 5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle condizioni ivi previste; 5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui e' stata riportata una sanzione superiore a quella minima prevista dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando; 5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno per analogia, a quelli elencati nella tabella n. 4; 5.f) non sono comunque valutabili: 5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di servizio o funzione gia' valutato ai sensi dei n. 1) o n. 2) del presente articolo; 5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni di studio; 5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli avvocati gia' comprese nel titolo procuratorio; 5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza; 5.f.5) le supplenze di insegnamento; 5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle scuole delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso; 5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori; 5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze tecniche d'ufficio; 5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle di cui all'art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071; 5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione; 5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'; ai fini dell'autocertificazione e' necessaria, oltre che la firma del dichiarante, l'allegazione di copia di valido documento di identita', che puo' essere unica per tutti i titoli autocertificati. Parte di provvedimento in formato grafico ». Sono fatti salvi i termini di scadenza per la presentazione delle domande.